Con la Circolare n. 20 del 13 maggio 2020 l’INAIL riconosce ai soggetti che risultino affetti da mesotelioma (tumore che nasce dalle cellule mesoteliali e può avere origine in quattro zone del corpo: torace, addome, cuore e testicoli) o ai loro eredi, contratto o per esposizione familiare a lavoratori impiegati in Italia nella lavorazione dell’amianto ovvero per esposizione ambientale avvenuta sul territorio nazionale, la prestazione una tantum non cumulabile con la prestazione aggiuntiva erogata dallo stesso Fondo ai lavoratori vittime dell’amianto per esposizione di natura professionale, di cui al decreto interministeriale del 12 gennaio 2011, n. 30.
I periodi di esposizione devono essere compatibili, data la lunga latenza della patologia (almeno 10 anni) con l’insorgenza della malattia.
Con riferimento all’“esposizione familiare”, la sussistenza di tale esposizione deve risultare dalla documentazione attestante che il soggetto abbia convissuto in Italia con il familiare in un periodo in cui quest’ultimo era impiegato, sempre in Italia, in una lavorazione che lo esponeva all’amianto. L’insorgenza della patologia deve essere compatibile con i periodi della predetta convivenza. Riguardo all’ “esposizione ambientale”, tenuto conto della presenza ubiquitaria e diffusa delle fibre di amianto sul territorio, la prestazione può essere riconosciuta sulla base della documentazione attestante la residenza sul territorio nazionale del soggetto richiedente in periodi compatibili con l’insorgenza di una patologia asbesto-correlata.
Per l’anno 2020, l’importo della prestazione economica è stato fissato nella misura di euro 10.000,00 e riguarda tutti gli eventi accertati a decorrere dal 1° gennaio 2015.
L’istanza va presentata entro 120 giorni dalla data di accertamento della contrazione della malattia (termine ordinatorio).