La scelta della sede più vicina ex legge 104/92 art. 3 comma 5 spetta anche a seguito di domanda di trasferimento

Ai sensi dell’art. 3 comma 5 legge 104/92, il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede. 

Secondo la Cassazione Sez. Lavoro  (Ord. dell’1.3.2019 n. 6150) tale diritto è applicabile non solo all’inizio del rapporto di lavoro, scegliendo la sede in cui va svolta l’attività lavorativa, ma anche nel corso di esso a seguito di domanda di trasferimento.

La ratio della norma è quella di favorire l’assistenza al parente o affine handicappato, ed è irrilevante che tale esigenza sia già presente all’epoca del suo inizio o, invece, sorga nel corso del rapporto stesso.

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