Il decreto legge n. 4 del 28 Gennaio 2019 (disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni) ha previsto nell’art. 14 comma 3 che la “pensione quota 100” è cumulabile con la produzione di redditi derivanti dallo svolgimento di lavoro autonomo occasionale (colui il quale, ai sensi dell’art. 2222 del codice civile, si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo di subordinazione e senza alcun coordinamento con il committente in maniera occasionale e senza i requisiti dell’abitualità e della professionalità) e non (prestazioni occasionali ex voucher), conseguiti anche all’estero, nel limite massimo di 5.000 Euro lordi annui.
Il superamento di tale limite reddituale annuo comporta la sospensione del trattamento pensionistico per l’intero anno di produzione del suddetto reddito ed il recupero, ai sensi dell’art. 2033 del codice civile, di rate di pensione indebitamente corrisposte. Nel caso di superamento del citato limite reddituale nell’anno di perfezionamento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia, l’erogazione del trattamento pensionistico è sospesa fino al perfezionamento del predetto requisito.
I titolari del predetto trattamento pensionistico che svolgano attività lavorativa autonoma occasionale e non, da cui derivino, anche in via presuntiva, redditi superiori al limite di 5.000 Euro lordi annui, sono tenuti a darne immediata comunicazione all’INPS che provvede alla sospensione del trattamento pensionistico secondo i criteri sopra esposti.
Con la circolare n. 11 del 29 Gennaio 2019 l’INPS ha fornito importanti chiarimenti esplicativi in merito alla individuazione del raggiungimento del requisito del requisito anagrafico della pensione di vecchiaia.
L’Istituto precisa che, per l’individuazione del requisito anagrafico della pensione di vecchiaia, rilevanti ai fini dell’incumulabilità, deve farsi riferimento a quello previsto dalla gestione a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico, adeguato agli incrementi della speranza di vita di cui all’articolo 12 del decreto-legge n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010.
In caso di trattamento pensionistico conseguito con il cumulo dei periodi assicurativi, ai sensi del comma 2 dell’articolo 14, si deve tener conto del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia previsto dalla gestione interessata al cumulo nella quale risulta maturato il relativo requisito contributivo, considerando la sola contribuzione versata nella medesima gestione.
Nell’ipotesi di maturazione dei requisiti anagrafico e contributivo, in più gestioni interessate al cumulo, si deve tener conto del requisito anagrafico meno elevato.
Qualora non risulti maturato il requisito contributivo per la pensione di vecchiaia in alcuna gestione interessata al cumulo, si deve tener conto del requisito anagrafico più elevato tra quelli previsti dalle gestioni interessate al cumulo.