Per accedere a “Quota 100” si può sfruttare il cumulo

L’art. 14 comma 2 del decreto legge n. 4 del 28 Gennaio 2019 (disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni) ha previsto che il requisito contributivo richiesto per la “pensione quota 100” può essere perfezionato, su domanda dell’interessato, anche cumulando, tutti e per intero i periodi assicurativi versati o accreditati presso due o più forme di assicurazione obbligatoria, gestite dall’INPS, ivi compresa la gestione separata, di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e quella ex Enpals. Sono tuttavia escluse le casse di previdenza previste dagli Ordini Professionali.

I periodi assicurativi coincidenti devono essere considerati una sola volta ai fini del diritto e valorizzati tutti ai fini della misura del trattamento pensionistico. In caso di coincidenza dei periodi contributivi, ai fini del diritto, vanno neutralizzati quelli versati o accreditati presso la gestione nella quale risultino presenti il maggior numero di contributi.

Con la circolare n. 11 del 29 Gennaio 2019 l’Istituto Previdenziale ha fornito ulteriori chiarimenti esplicativi in merito precisando che le gestioni interessate, ciascuna per la parte di propria competenza, determinano il trattamento pensionistico “pro quota” in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento.

Prosegue la circolare che per la determinazione del sistema di calcolo, l’accertamento dell’anzianità contributiva maturata al 31 dicembre 1995 deve essere effettuato considerando l’anzianità contributiva complessivamente maturata nelle diverse gestioni interessate dal cumulo in argomento. Nel determinare l’anzianità contributiva posseduta dall’assicurato, ciascuna gestione tiene conto delle regole del proprio ordinamento vigenti alla data di presentazione della domanda di pensione.

Nel caso in cui tra le gestioni interessate al cumulo ve ne sia almeno una che preveda il requisito contributivo dei 35 anni al netto dei periodi di malattia, disoccupazione e/o prestazioni equivalenti, il predetto requisito deve essere verificato tenendo conto dell’anzianità contributiva complessivamente maturata nelle gestioni interessate al cumulo.

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